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Bonus locazioni esteso anche ad immobili ad uso abitativo

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Se in un primo momento si pensava che il bonus spettasse solo alle locazioni di immobili ad uso non abitativo, ora col chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, si intende esteso a tutti gli immobili.

Da Eutekne si apprende che: “L’Agenzia delle Entrate con la circolare 6 giugno 2020 n. 14 svincola il credito di imposta sulla locazione di immobili dalla classificazione catastale dell’immobile locato.

Si ricorda che, in base alla citata norma, in presenza di alcune specifiche condizioni – tra le quali, per i locatari esercenti attività economica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente – viene riconosciuto, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno, per le strutture turistico ricettive stagionali), un credito di imposta: – nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone, per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili; – nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile. Il credito spetta solo per gli immobili ‘ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo’.

L’utilizzo normativo dell’espressione immobili ad uso non abitativo, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse ancorato alla classificazione catastale degli immobili locati (o compresi nell’affitto di azienda), con il rischio di escludere dalla norma gli immobili di categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (si veda “Credito d’imposta sulle locazioni anche per i terreni” del 23 maggio 2020).

L’Agenzia delle Entrate scongiura tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, agli immobili destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.
Inoltre, per quanto concerne gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, l’Amministrazione finanziaria precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti ‘promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente’. In questo caso, però, il credito non spetta sull’intero canone, bensì sul 50% del canone.

Bonus sul 50% del canone per immobili a uso promiscuo.
Se, con l’interpretazione della nozione di ‘immobili ad uso non abitativo’, l’Agenzia delle Entrate adotta un’interpretazione estensiva, favorevole al contribuente (diversa da quella a suo tempo adottata, seppur in diverso contesto, nella circ. n. 27/2006), invece, essa opta per una soluzione restrittiva nell’interpretare il riferimento normativo ai contratti di leasing.

Infatti, sebbene la norma indichi tra i contratti legittimanti il credito al 60% il ‘leasing’, senza null’altro specificare, l’Agenzia ritiene che possa essere ammesso al credito di imposta solo il leasing operativo (o di godimento), escludendo, invece, il leasing finanziario (o traslativo). L’Amministrazione motiva questa scelta affermando che, mentre il leasing operativo ‘ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»’, il leasing finanziario sarebbe assimilabile ‘ai contratti di compravendita con annesso finanziamento’ e, pertanto, dovrebbe essere escluso dal credito. Nessun chiarimento specifico concerne, invece, la possibilità di ammettere al credito di imposta la sublocazione.

L’Agenzia menziona, poi, espressamente il coworking tra i ‘contratti di servizi a prestazioni complesse’ che attribuiscono il diritto al credito di imposta nella misura del 30%. In particolare, la circolare precisa che tale dizione include le situazioni in cui viene posta ‘in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso’, come, ad esempio, per gli ‘immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cd. coworking’.

Il credito spetta solo a seguito del pagamento, ma può competere anche ove i canoni siano stati pagati in anticipo e anche ove siano corrisposti in ritardo, ma pur sempre dopo il pagamento (salvo il caso particolare di cessione del credito al locatore)“.

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Crediti Foto: LaPresse