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Economia/Finanza

In caso di tradimento, si possono avere indietro le donazioni fatte al coniuge? Si, ma dipende dalle modalità del tradimento!

Secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione è possibile revocare le donazioni indirette tra coniugi, ma dipende dalle modalità del tradimento

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Crediti Foto: Shutterstock

Si possono recuperare i soldi donati al coniuge in caso di tradimento? Si, perché il nostro ordinamento consente di revocare le donazioni indirette per ‘ingratitudine’. Per donazioni indirette si intende una donazione eseguita senza atto pubblico, riguardante un’ingente somma di denaro donata al coniuge per consentirgli ad esempio di acquistare un bene mobile o immobile. Per ingratitudine si intendono tutta quella serie di comportamenti messi in atto dal donatario, in cui lo stesso si dimostra ingrato nei confronti del donante.

L’articolo 801 del codice civile prevede 4 casi di ‘ingratitudine’, ossia quando il donatario:

  • abbia commesso uno dei comportamenti che comportano l’indegnità a succedere per come elencati dall’articolo 463 del Codice civile;
  • si sia reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante;
  • abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
  • abbia rifiutato indebitamente gli alimenti al donante.

I motivi di revoca della donazione per ingratitudine previsti dal nostro codice civile non riportano il tradimento bensì l’ingiuria, tuttavia la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del 20 giugno 2022 n. 19816 ha accolto la revoca di una donazione indiretta fra coniugi a causa del grave tradimento del marito della donante. La moglie aveva donato parecchi soldi al marito che ingrato, l’aveva tradita con la cognata all’interno dell’azienda di famiglia. La Corte di Cassazione dopo aver chiarito che, il tradimento di per sé non può essere valutato alla stregua di un’ingiuria, ha dedotto che sono queste modalità che possono qualificarlo come tale.

Pertanto si può asserire che in linea di principio un tradimento non legittima un’azione di revoca della donazione, ma se l’adultero donatario si è comportato in modo da ledere anche l’onore e la reputazione del donante, allora una volta valutata con il legale la fondatezza dell’azione giudiziaria, si può procedere.

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