Seguici su

Attualità

Agenzia delle Entrate, stop ai pignoramenti e alle cartelle di pagamento

Pubblicato

il

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato ieri sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti (Faq) in merito alle nuove misure a favore dei contribuenti introdotte in materia di riscossione dal decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

L’art. 68, così come modificato dal DL 34/2020, ha spostato dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale per la sospensione dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi. Così, se da un lato, la sospensione va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, dall’altro, i versamenti devono avvenire, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2020.
Nella FAQ 4 però, si conferma la possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Affinché il contribuente non sia considerato moroso, è necessario che la domanda sia presentata (e accolta) entro la fine di settembre.
Il fatto che il versamento, a norma del richiamato art. 68, debba avvenire “in unica soluzione” significa che, per questa fattispecie, non è introdotta una specifica dilazione per i pagamenti rinviati.

Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza della dilazione avviene in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 previste.

Tra le altre novità, segnaliamo anche lo stop a pignoramenti già avviati su stipendi e pensioni sino al 31 agosto 2020. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore. Non sono rimborsabili le quote già versate prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

E ancora, la ‘rottamazione-ter’ si può pagare entro il 10 dicembre, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

Inoltre, per quanto riguarda la ‘rottamazione-ter‘ il decreto prevede che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.

Clicca qui per seguire OA PLUS su INSTAGRAM

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla PAGINA OA PLUS

Clicca qui per iscriverti al GRUPPO OA PLUS

Crediti Foto: LaPresse